È stata pubblicata l'8 luglio, sul sito dell’Agenzia delle entrate, la circolare 19/E/2020, con la quale continua l’opera, già avviata con le precedenti circolari 7/E/2017, 7/E/2018 e 13/E/2019, di pubblicazione dei chiarimenti finalizzati alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, con specifiche indicazioni riguardo alle deduzioni dal reddito, alle detrazioni d’imposta, ai crediti d’imposta e all’apposizione del visto di conformità. Tra le 411 pagine di circolare si ritiene utile soffermare l’attenzione sulla nuova detrazione, pari al 50% delle spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”). Si ricorda, a tal proposito, che, con l’articolo 20 D.L. 4/2019 è stata introdotta, per il triennio 2019-2021, in via sperimentale, la possibilità, per alcuni soggetti rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria. La detrazione, pari, come già anticipato, al 50%, spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. La circolare richiama l’esempio del contribuente che ha scelto la rateazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni): per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. L’indicata modalità di calcolo dovrà essere seguita anche nelle annualità successive, per tutta la durata del piano di rateazione. Pertanto, per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13). Si ricorda, inoltre, che, nel settore privato, il datore di lavoro dell’assicurato può sostenere l’onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Al ricorrere di questa fattispecie, le somme destinate al riscatto non rientrano nella base imponibile fiscale del lavoratore (risultando comunque deducibili per il datore di lavoro). La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute nel 2019 che, nello stesso anno, sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020. Un’altra novità che caratterizza i modelli dichiarativi di quest’anno riguarda le spese di istruzione non universitaria, con riferimento alle quali l’importo massimo della detrazione è stato portato, per l’anno 2019, a 800 euro. Si ricorda, a tal proposito, che la detrazione spetta a fronte delle spese sostenute per la frequenza di: sia statali sia paritarie private e degli enti locali. Con riferimento ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si rende necessario distinguere: Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano: